Ultima verifica delle fonti: 27 settembre 2026
La cessione del quinto si può chiedere e gestire in gran parte online: preventivo, invio dei documenti, identificazione e firma del contratto possono avvenire a distanza. Alcuni passaggi però restano uguali a quelli di una pratica in agenzia, perché coinvolgono la tua amministrazione: i dati ufficiali dello stipendio e la notifica della cessione all’ufficio che fa la trattenuta. Online valgono le stesse tutele: SECCI prima della firma, 14 giorni per recedere, confronto sul TAEG (Banca d’Italia).
Cosa si fa online e cosa no
| Fase | Online | Note |
|---|---|---|
| Preventivo e SECCI | Sì | Nei contratti a distanza il SECCI contiene informazioni in più (Banca d’Italia) |
| Invio di cedolino e documento | Sì | Caricamento su un’area riservata o via email certificata, secondo il finanziatore |
| Identificazione | Sì | Con le procedure di identificazione a distanza previste dalla normativa antiriciclaggio |
| Dati ufficiali dello stipendio | Dipende | Certificato di stipendio dell’amministrazione; per chi è pagato da NoiPA il finanziatore convenzionato usa CreditoNet |
| Firma del contratto | Sì | Con firma elettronica, se il finanziatore la prevede |
| Notifica all’amministrazione | La fa il finanziatore | La cessione ha effetto dalla notifica con data certa (art. 1 DPR 180/1950) |
Il passaggio che dipende da te è preparare bene i documenti: vedi i documenti per la cessione del quinto e i tempi di erogazione.
Come funziona una pratica online, passo per passo
- Calcola il quinto dal cedolino con il simulatore.
- Chiedi il preventivo e ricevi il SECCI: confronta il TAEG, l’importo netto e il costo totale.
- Invia i documenti richiesti e completa l’identificazione a distanza.
- Il finanziatore acquisisce i dati dello stipendio dall’amministrazione e valuta la richiesta.
- Firmi il contratto: da quel momento hai 14 giorni per recedere.
- Il finanziatore notifica la cessione all’amministrazione, eroga il netto e parte la trattenuta.
Come riconoscere un operatore affidabile
- Controlla gli albi: banche e intermediari finanziari sono negli albi della Banca d’Italia; agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’elenco OAM.
- Nessun anticipo: diffida di chi chiede soldi per “lavorare la pratica” prima dell’erogazione. È lo schema di una truffa segnalata dalla Banca d’Italia, in cui il finto agente chiedeva 50 € e poi altri versamenti.
- La Banca d’Italia non concede prestiti: chi si presenta a suo nome è un truffatore.
- Documenti chiari: prima della firma devi ricevere il SECCI con il TAEG; se non arriva, non firmare.
- Canali ufficiali: diffida di offerte ricevute solo su social o app di messaggistica, con IBAN esteri.
Online conviene di più?
Non necessariamente. Il canale non cambia le regole: rata fino a un quinto del netto, durata fino a 10 anni, assicurazione obbligatoria. Il costo va confrontato sempre sul TAEG, per lo stesso importo e la stessa durata. Il vantaggio dell’online è pratico: meno spostamenti e documenti inviati subito. Vedi anche come trovare il miglior tasso.
Domande frequenti
Si può fare la cessione del quinto tutta online?
Quasi tutta: preventivo, documenti, identificazione e firma possono essere a distanza. I dati dello stipendio e la notifica passano comunque dall’amministrazione, attraverso il finanziatore.
Serve andare in ufficio dal datore di lavoro?
Di norma no: il finanziatore chiede i dati all’amministrazione e le notifica la cessione. In alcuni casi l’ufficio del personale può chiederti di firmare o ritirare il certificato di stipendio.
Il diritto di recesso vale anche online?
Sì: hai 14 giorni dalla firma per recedere, senza penali e senza motivazione (Banca d’Italia).
Come verifico che il sito sia di un operatore autorizzato?
Cerca la denominazione negli albi della Banca d’Italia o, per agenti e mediatori, nell’elenco OAM, e confronta i dati con quelli indicati sul sito e nel SECCI.
Fonti
- Banca d’Italia – Cessione del quinto
- Banca d’Italia – Prestito personale (SECCI nei contratti a distanza, recesso)
- Banca d’Italia – La truffa dei prestiti a nome della Banca d’Italia (30 gennaio 2026)
- Banca d’Italia – Albi ed elenchi
- OAM – Elenchi e registri
- NoiPA – Procedura operativa CreditoNet
- DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (art. 1)



