Aggiornato il 28 ottobre 2026
In breve: nei primi 10 giorni di ogni assenza per malattia il dipendente pubblico riceve solo il trattamento economico fondamentale: perde le indennità fisse e continuative e il salario accessorio (art. 71 DL 112/2008). Poi la retribuzione dipende dalla durata complessiva delle assenze: nel CCNL Funzioni centrali è piena per 9 mesi, al 90% per i 3 mesi successivi e al 50% per altri 6. Le fasce di reperibilità per le visite fiscali sono 10-12 e 17-19, tutti i giorni.
La trattenuta dei primi 10 giorni
La riduzione scatta per ogni assenza, anche di un solo giorno. Resta pagata la parte fondamentale dello stipendio (tabellare, progressione, tredicesima, RIA e assegni personali); non vengono pagate le indennità fisse e continuative e il trattamento accessorio. La trattenuta non si applica in caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio, ricovero ospedaliero o day hospital, e terapie salvavita.

Quanto si prende dopo i primi giorni
| Periodo | Retribuzione |
|---|---|
| Primi 9 mesi di assenza | Intera retribuzione mensile fissa e continuativa |
| Successivi 3 mesi | 90% |
| Ulteriori 6 mesi | 50% |
| Oltre 18 mesi | Assenze non retribuite |
Altri comparti (scuola, enti locali, sanità) hanno regole simili ma con dettagli propri: controlla il CCNL del tuo comparto o chiedi all’ufficio del personale.
Come appare nel cedolino
La trattenuta per malattia compare nella parte delle ritenute, di solito come «differenze a debito» riferite ai giorni di assenza, e può arrivare in un cedolino successivo a quello del mese di assenza. Se non riconosci una voce, confrontala con le date dei certificati. Guida completa: come leggere il cedolino NoiPA.
Certificato medico e visite fiscali
- Certificato: il medico lo invia all’INPS online, subito o al più tardi il giorno dopo se la visita è a domicilio. Tu conservi il numero di protocollo. L’amministrazione lo consulta sul sito INPS: non devi inviarlo tu.
- Reperibilità: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni compresi domeniche e festivi (messaggio INPS n. 4640/2023).
- Esclusi dalla reperibilità: chi fa terapie salvavita, chi è in malattia per causa di servizio nelle prime categorie della tabella A e chi ha un’invalidità almeno del 67%.
- Visite di controllo: le dispone l’INPS d’ufficio o su richiesta dell’amministrazione; per i pubblici la richiesta è obbligatoria se l’assenza è vicina a giorni non lavorativi.
Malattia e rata della cessione del quinto
Se hai una cessione del quinto, la rata non cambia finché la riduzione dello stipendio non supera un terzo: la trattenuta continua nella misura stabilita. Se la riduzione supera un terzo, la trattenuta non può superare il quinto dello stipendio ridotto e la differenza viene recuperata allungando il piano (art. 35 DPR 180/1950). In pratica la decurtazione dei primi 10 giorni o il 90% non toccano la rata; con il 50% o un’assenza non retribuita può cambiare. L’amministrazione deve informare il finanziatore delle riduzioni dello stipendio.
Lo stesso principio vale per chi valuta un nuovo prestito: il quinto si calcola sullo stipendio netto ordinario. Vedi come si calcola il quinto dello stipendio.
Domande frequenti
Quanto si perde in busta paga con 3 giorni di malattia?
Per quei giorni non ricevi le indennità fisse e continuative e il salario accessorio; la parte fondamentale dello stipendio resta pagata. L’importo dipende dalle voci del tuo cedolino.
La trattenuta dei primi 10 giorni si applica sempre?
No: non si applica per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero, day hospital e terapie salvavita.
Quali sono gli orari della visita fiscale per i dipendenti pubblici?
Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, festivi compresi.
Se sono in malattia la rata della cessione del quinto si riduce?
Solo se lo stipendio si riduce di oltre un terzo: in quel caso la rata scende al quinto dello stipendio ridotto e il piano si allunga.
Approfondimenti
Fonti
- DL 25 giugno 2008, n. 112 (art. 71)
- RGS – Riduzione del trattamento economico per malattia (scheda 5.20)
- CCNL Funzioni centrali – assenze per malattia (art. 37, testo pubblicato da CISL FP)
- INPS – Messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 (fasce di reperibilità)
- INPS – Certificazione di malattia e visite di controllo (2024)
- DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (art. 35)
