Aggiornato il 28 ottobre 2026
In breve: dopo la firma, il finanziatore notifica il contratto all’amministrazione che paga il tuo stipendio. Da quel momento l’amministrazione diventa terza debitrice ceduta (in gergo ATC) ed è tenuta a trattenere la rata. Prima però verifica la pratica e risponde con un benestare o con una nota di rigetto: per chi è pagato da NoiPA la risposta arriva al finanziatore via PEC.
La notifica all’amministrazione
La cessione dello stipendio ha effetto dal momento in cui viene notificata all’amministrazione, in qualsiasi forma purché con data certa (art. 1 DPR 180/1950). La notifica la fa il finanziatore, non il dipendente. Con la comunicazione della cessione l’amministrazione diventa «terza debitrice ceduta» ed è obbligata a trattenere la quota dallo stipendio e a versarla al finanziatore (art. 36 del regolamento DPR 895/1950).

Benestare e nota di rigetto
Per i dipendenti pagati da NoiPA la circolare MEF-RGS n. 3/2017 ha introdotto il flusso telematico: il finanziatore invia gli atti via PEC alla Ragioneria territoriale competente, che risponde sempre via PEC con il benestare o con la nota di rigetto, in PDF firmato digitalmente. Per chi ha aderito al flusso non è più ammesso il canale cartaceo.
- Benestare: la pratica è regolare, la trattenuta viene registrata e il finanziatore può erogare.
- Nota di rigetto: la pratica non può essere accolta così com’è, di solito per dati dello stipendio, quota non disponibile o trattenute già in corso. Il finanziatore può correggerla e ripresentarla. Vedi i motivi di rifiuto della cessione del quinto.
Le norme non fissano un numero di giorni entro cui l’amministrazione deve rispondere: per questo i tempi cambiano da ufficio a ufficio. Fasi e ritardi tipici nella guida ai tempi di erogazione.
Cosa deve fare l’amministrazione dopo la notifica
- Trattenere la rata e versarla al finanziatore.
- Avvisare il finanziatore se lo stipendio si riduce, viene sospeso o cessa (art. 61 DPR 895/1950).
- Non accettare una nuova cessione senza la prova che la precedente è stata estinta: è il caso del rinnovo, in cui il nuovo finanziatore chiude prima il vecchio prestito.
- In caso di trasferimento, la cessione si comunica al nuovo ufficio che paga lo stipendio.
- Alla pensione la cessione prosegue sulla pensione (art. 43 DPR 180/1950).
Cessione e delega: la differenza per l’amministrazione
La cessione notificata va eseguita: l’amministrazione non sceglie se accettarla, verifica solo che sia regolare. La delegazione di pagamento invece richiede l’assenso dell’amministrazione, che è volontario e discrezionale e presuppone una convenzione con il finanziatore (circolare MEF-RGS n. 2/2015). Insieme, cessione e delega restano di regola entro il 40% del netto e non superano mai la metà.
Domande frequenti
Cos’è l’ATC nella cessione del quinto?
È l’amministrazione terza ceduta: l’ente che paga lo stipendio e che, dopo la notifica, trattiene la rata e la versa al finanziatore.
Cos’è il benestare della cessione del quinto?
È la risposta con cui l’amministrazione conferma che la cessione è regolare e registra la trattenuta. Per NoiPA arriva al finanziatore via PEC.
Quanto tempo ci vuole per il benestare?
Non c’è un termine fissato dalle norme: dipende dall’ufficio che gestisce lo stipendio e dalle trattenute già presenti.
Devo notificare io la cessione?
No, la notifica è a carico del finanziatore.
Approfondimenti
Fonti
- DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (artt. 1 e 43)
- DPR 28 luglio 1950, n. 895 (regolamento di esecuzione) (artt. 36, 58 e 61)
- Circolare MEF-RGS n. 3 del 17 gennaio 2017 (flusso telematico, benestare e nota di rigetto)
- Circolare MEF-RGS n. 2 del 15 gennaio 2015 (delegazioni di pagamento)
